CONDIZIONI GENERALI

Blecha GmbH, valide dal 01.07.2022


ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.1. Le seguenti condizioni generali (“CG”) si applicano a tutti i servizi di Blecha GmbH (“Contraente”) che il Contraente si impegna a fornire al Committente. Ciò vale anche se il Contraente, a questo scopo, si avvale di subappaltatori. Il Contraente contratta esclusivamente sulla base delle presenti CG. La validità delle CG viene concordata per l’intero ulteriore rapporto commerciale tra il Committente ed il Contraente, senza che quest’ultimo debba successivamente farvi riferimento in modo specifico.

1.2. Il Committente accetta queste condizioni, se non diversamente, ricevendo la merce e i servizi. Le Condizioni Generali del Committente non diventano parte integrante di alcuna transazione giuridica e dell’intero ulteriore rapporto commerciale con il Contraente.

1.3. Un accordo scritto tra il Contraente ed il Committente per modificare singoli termini e condizioni non pregiudica gli altri termini e condizioni delle CG.

1.4. Le CG si applicano esclusivamente ai contratti del Contraente con imprese in qualità di Committenti.

 

2. OFFERTE / ORDINI / STIUPULA DI CONTRATTI

2.1. Tutte le offerte del Contraente sono soggette a modifiche senza preavviso, salvo diversa indicazione esplicita. Ordinando la merce e i servizi, il Committente presenta un’offerta vincolante per la stipula di un contratto, al quale è vincolato per sette giorni lavorativi, salvo diversa indicazione. Il sabato, la domenica e i giorni festivi non sono giorni lavorativi. Con l’invio di una conferma d’ordine (compresi gli allegati) entro un termine aperto, il Contraente accetta l’offerta del Committente (stipula del contratto). Anche dopo l’avvenuto ordine/la stipula del contratto, rimane valido il diritto di apportare le consuete modifiche agli articoli di fornitura e di servizio, purché non siano associate a un cambiamento significativo della funzione o della qualità (si veda anche il punto 6.). 

2.2. Il Committente può anche accettare gli ordini solo in parte o rifiutarli del tutto. Se il Committente acquista il prodotto per la rivendita o l’installazione ai sensi del Regolamento UE sui prodotti da costruzione, è tenuto a richiedere i rispettivi documenti o certificati di materiale necessari, al più tardi al momento dell’ordine. In caso di violazione di tale obbligo, il Committente dovrà tenere il Contraente indenne da rivendicazioni di danni o reclami. Il Contraente non si assume alcuna garanzia o responsabilità per la successiva disponibilità di questi documenti. Per la fornitura dei documenti, il Contraente ha il diritto di addebitare i costi associati all’impegno relativo, e comunque almeno 15,00 EUR per documento.

2.3. Il Contraente si riserva il diritto di vendita preventiva.

 

3. PREZZO E PAGAMENTO

3.1. Tutti i prezzi indicati dal Contraente sono soggetti a variazioni (si veda anche il punto 2.1.), si riferiscono alla vendita franco magazzino o alla consegna in fabbrica e non comprendono i costi di consegna, assicurazione e imballaggio. 

3.2. Tutti i costi accessori, come i costi di trasporto/consegna, imballaggio, assicurazione, permessi di esportazione, transito e importazione, certificazioni (WAZ), costi delle operazioni di pagamento, tasse, imposte, tariffe e dazi doganali sono a carico del Committente. Per gli ordini con un valore netto inferiore a 200,00 EUR, il Contraente si riserva il diritto di fatturare tale importo come valore minimo dell’ordine o di applicare un piccolo sovrapprezzo in fattura al di sotto di tale importo. 

3.3. I costi per il materiale di imballaggio fornito dal Contraente, i costi per la sua rimozione (che non è a carico del Contraente) e il suo smaltimento sono a carico del Committente. 

3.4. Se non esplicitamente indicato, i prezzi indicati non includono l’IVA.

3.5. I prezzi saranno calcolati e indicati nella valuta specificata dal Contraente in ciascun caso. Il Contraente ha il diritto di adeguare i prezzi concordati per prodotti non consegnati nella misura appropriata in caso di variazioni dei tassi di cambio, aumenti del prezzo delle materie prime, aumenti dei prezzi da parte di subappaltatori o fornitori, variazioni dei dazi doganali, variazioni dei redditi da lavoro, interventi governativi o situazioni simili in cui il Contraente ha solo un’influenza limitata o nulla.

3.6. La fatturazione da parte del Contraente avverrà, per quanto possibile, immediatamente dopo la consegna. I pagamenti sono dovuti dopo la fatturazione entro il termine di pagamento indicato nella conferma d’ordine e il termine di pagamento indicato nella fattura, senza alcuna detrazione e senza spese.

3.7. Il Contraente è autorizzato a emettere fattura dopo ogni consegna parziale. È escluso un diritto di ritenzione del Committente, in particolare anche a causa di una consegna incompleta, di diritti di garanzia o di intervento in garanzia.

3.8. I pagamenti del Committente ricevuti dal Contraente estinguono prima gli interessi e le spese accessorie, poi i costi precontenziosi (come i costi di riscossione) e infine il capitale residuo, a partire dal debito più vecchio. In caso di crediti derivanti da consegne diverse, il Contraente deciderà in merito alla compensazione degli incassi.

3.9. Tutti i crediti del Contraente (compresi i futuri obblighi di pagamento del Committente) diventano immediatamente esigibili se il Committente è in ritardo con l’adempimento anche di un solo obbligo, cosicché il Contraente può richiedere l’intero pagamento del debito residuo del Committente in caso di inadempimento da parte del Committente (perdita del termine). In questo caso, anche tutti gli sconti concessi dal Contraente sono annullati. Lo stesso vale nel caso in cui il Committente cessi i pagamenti, sia sovraindebitato, l’apertura di una procedura di insolvenza venga respinta per mancanza di beni, o si venga a conoscenza di circostanze che giustifichino ragionevoli dubbi sulla solvibilità del Committente o si verifichino motivi analoghi che rendano irragionevole per il Contraente l’osservanza del contratto. I motivi di cui sopra – in particolare anche l’inadempienza del Committente – costituiscono autonomamente un motivo di recesso dal contratto da parte del Contraente.

3.10. In caso di ritardo nel pagamento o di giustificati dubbi sulla capacità di pagamento del Committente, il Contraente ha il diritto, senza pregiudizio delle conseguenze legali, di rendere ulteriori consegne o forniture di servizi dipendenti da pagamenti anticipati o garanzie fornite dal Committente.

3.11. Il Contraente ha il diritto di compensare tutti i crediti del Committente, nella misura in cui sono pignorabili, con tutti i debiti del Committente nei suoi confronti. Il Committente rinuncia incondizionatamente e irrevocabilmente al diritto di compensare i propri debiti nei confronti del Contraente.

 

4. SPESE DI SOLLECITO E DI INCASSO / MORA E INTERESSI DI MORA

4.1. Il Committente si fa carico di tutti i costi sostenuti dal Contraente durante o dopo la durata del contratto per la riscossione dei crediti dovuti, in particolare anche tramite solleciti e incasso crediti, o per altri tipi di recupero crediti extragiudiziale e giudiziario. Per i solleciti verrà addebitata una tariffa di 40,00 EUR per ogni singolo caso; se i costi effettivi per il sollecito sono superiori, verrà addebitato l’importo più alto.

4.2. In caso di inadempimento e scioglimento, il Committente dovrà al Contraente interessi di mora pari al 9,2% in più rispetto al tasso di interesse di base (§ 456 UGB), indipendentemente dalla colpa, a meno che non siano stati concordati tassi di interesse di mora più elevati. Restano impregiudicati gli altri diritti del Contraente derivanti dalla violazione del contratto da parte del Committente. In particolare, il Committente è tenuto a risarcire al Contraente anche i danni causati dal ritardo nel pagamento, indipendentemente dal motivo del ritardo.

 

5. CONSEGNA

5.1. La consegna viene effettuata per conto e a rischio del Committente Il rischio e tutti gli altri oneri sono trasferiti al Committente non appena la merce lascia il magazzino o lo stabilimento di consegna o quando il Committente è stato avvisato che la merce è pronta per la consegna, a seconda dell’evento che si verifica per primo. In caso di ritiro autonomo concordato, il rischio e gli oneri passano al Committente non appena questi ritira la merce o è in difetto di accettazione al ritiro della merce. Il Contraente ha il diritto di effettuare consegne parziali.

5.2. Il metodo di consegna (modalità di spedizione della merce e mezzi di trasporto) dipende dalla merce ordinata e viene stabilito dal Contraente – tenendo in debita considerazione gli interessi del Committente. La consegna avverrà all’indirizzo di consegna fornito dal Committente e all’orario di consegna concordato (data o periodo di consegna). Un termine di consegna concordato si considera rispettato se il Committente viene informato della disponibilità del Contraente a consegnare entro il termine di consegna concordato e il Contraente consegna entro un periodo di tempo ragionevole, che è di almeno otto settimane. A prescindere da ciò, il Contraente ha il diritto di apportare modifiche oggettivamente giustificate e ragionevoli al termine di consegna, se vi sono ragioni di fatto che impediscono il rispetto del termine di consegna concordato.

5.3. Il Committente è tenuto ad accettare la merce al momento della consegna concordata. Il Committente è responsabile nei confronti del Contraente, indipendentemente dalla colpa, per tutte le spese e i danni causati dalla sua mancata accettazione.

5.4. Gli obblighi di consegna del Contraente sono sospesi se il Contraente è impossibilitato a consegnare per cause di forza maggiore o per altre circostanze non imputabili al Contraente. Interruzioni operative e del traffico, misure adottate dalle autorità e consegne improprie da parte dei subfornitori saranno considerate cause di forza maggiore. Se la consegna o prestazione diventano impossibili a causa di queste circostanze, ciò esonera il Contraente dall’obbligo di consegna e di prestazione, senza che il Committente possa avanzare richieste di risarcimento danni.

5.5. Finché il Committente è in ritardo con il pagamento o finché il Committente – su richiesta del Contraente – non specifica tutti i dettagli dell’ordine, gli obblighi di consegna del Contraente sono sospesi.

5.6. Se il termine di consegna concordato in modo vincolante viene superato dal Contraente, il Committente può recedere dal contratto solo fissando per iscritto un periodo di tolleranza di almeno otto settimane. Sono escluse le richieste di risarcimento danni dovute a ritardi nella consegna, nell’esecuzione o nell’inadempimento da parte del Contraente, tranne in caso di grave negligenza (dolo o colpa grave) da parte del Contraente. Le richieste di penalità sono sempre escluse.

5.7. In caso di auto-ritiro concordato, il Committente è tenuto a ritirare la merce immagazzinata presso i locali del Contraente immediatamente dopo la notifica da parte di quest’ultimo, ma in ogni caso entro una settimana. Gli ordini speciali relativi a un ordine che non vengono richiamati entro 2 settimane dalla data di consegna o ritiro concordata saranno fatturati. Dopo il superamento della data di consegna o di ritiro, il Committente dovrà pagare una tariffa adeguata per il deposito

5.8. Per la consegna, l’accesso possibile e consentito di camion pesanti è un prerequisito e deve essere garantito dal Committente. In assenza di accordi contrari, lo scarico sarà effettuato a spese e a rischio del Committente da lui stesso o da terzi da lui incaricati. Se è stato concordato lo scarico da parte del Contraente, ciò significa che la merce o l’oggetto del contratto deve essere depositata direttamente accanto al camion e il Committente deve mettere a disposizione un’area di parcheggio adeguata.

 

6. SCOSTAMENTI DI MASSA / TOLLERANZE

Sono ammessi scostamenti di dimensioni, peso, quantità, qualità e grado ragionevoli per il Committente, di lieve entità e oggettivamente giustificati, in particolare se conformi alle norme DIN/EN, alle norme tecniche ÖNORMEN o alle consuetudini applicabili. Per quanto riguarda la quantità di consegna, il Committente accetta uno scarto di quantità del +/- 10 %.

 

7. GARANZIA

7.1. Il momento del trasferimento del rischio è considerato il momento della consegna ai sensi del § 924 comma 1 ABGB.

7.2. L’obbligo di garanzia del Contraente non si estende ai difetti imputabili al Committente o a terzi.

7.3. Il Committente è tenuto a controllare la merce subito dopo la consegna e a denunciare per iscritto eventuali difetti immediatamente o al massimo entro tre giorni. In caso di difetti nascosti, il termine decorre dal momento in cui il difetto diventa evidente. Nell’ambito dell’ispezione, il Committente è tenuto a verificare la conformità della merce all’ordine anche visivamente e sulla base delle denominazioni dei prodotti e dei numeri di lotto specificati. L’omessa, ritardata o impropria formulazione del reclamo comporta l’approvazione della merce e la perdita dei diritti del Committente derivanti dalla garanzia, dai danni e dall’errore sulla difettosità della merce. 

7.4. Il periodo di garanzia (§ 933 comma 1 ABGB) è di sei mesi dalla consegna. La prescrizione (§ 933 comma 3 ABGB) si verifica con la scadenza del periodo di garanzia. Il Committente deve dimostrare la difettosità al momento della consegna (punto 7.1.).

7.5. Tutti i diritti di garanzia e le rivendicazioni del Committente, nonché i diritti derivanti dalle garanzie fornite dal Contraente, decadono se il Committente fa eseguire lavori di rettifica, riparazione o altro sulla merce da terzi non incaricati dal Contraente. In caso di reclamo in garanzia, il Contraente potrà scegliere se eliminare il difetto a proprie spese o compensarlo con una riduzione del prezzo. Sono esclusi ulteriori diritti e rivendicazioni del Committente in materia di garanzia. In caso di prestazioni sostitutive commissionate dal Committente, l’obbligo di risarcimento del Contraente è escluso, ma è comunque limitato all’importo dei costi sostenuti dal Contraente stesso in caso di prestazione da parte del Contraente.

7.6. In caso di difetti derivanti da difetti delle materie prime, il Contraente fornirà una garanzia solo se il Contraente avrebbe dovuto riconoscere il difetto esercitando una cura professionale. Per questi e per tutti i prodotti e i beni di terzi oggetto di fornitura, il Contraente si assume solo la garanzia che i produttori e i fornitori di tali prodotti e beni assumono nei confronti del Contraente.

 

8. RESPONSABILITÀ

8.1. La responsabilità per danni da parte del Contraente richiede una colpa grave (dolo o colpa grave), per cui si esclude una responsabilità per danni in caso di colpa lieve – nella misura in cui non comporta lesioni personali. L’obbligo di risarcimento è limitato al risarcimento dei danni positivi diretti causati da un difetto, per cui è escluso il risarcimento del mancato guadagno, dei danni conseguenti causati da un difetto e di altri danni conseguenti, dei danni indiretti e accidentali, della perdita di interessi, della mancata realizzazione di risparmi, dei danni di terzi, dei danni derivanti da rivendicazioni di terzi e del puro danno finanziario. Inoltre, la responsabilità del Contraente è limitata all’importo del contratto concordato. § 1299 ABGB non è applicabile.

8.2. Le richieste di risarcimento danni del Committente cadono in prescrizione tre mesi dopo che il danno e il danneggiatore sono diventati evidenti, in ogni caso tre anni dopo la consegna (punto 7.1.). 

 

9. RISERVA DI PROPRIETÀ

9.1. La merce consegnata rimane di proprietà del Contraente fino al completo pagamento di tutti i corrispettivi dovuti dal Committente ai sensi del presente contratto. Finché esiste la riserva di proprietà, non è consentita la vendita, la costituzione in pegno, il trasferimento a titolo di garanzia o altro trasferimento della merce a terzi. Se la merce consegnata con riserva di proprietà viene sequestrata da terzi, il Committente ne darà immediata comunicazione scritta al Contraente e informerà il terzo della riserva di proprietà del Contraente. 

9.2. Nel caso in cui il Committente rivenda la merce nonostante la riserva di proprietà, dovrà cedere al Contraente il suo credito derivante dalla rivendita per l’importo del credito residuo del Contraente, comprese tutte le spese accessorie per il pagamento. Lo stesso vale per i reclami del Committente nei confronti di terzi derivanti dalla lavorazione, dalla miscelazione o dalla combinazione delle merci del Contraente. Il Contraente accetta questa cessione. In caso di lavorazione della merce da parte del Committente, quest’ultimo trasferirà al Contraente anche la quota di comproprietà ad esso spettante.

9.3. Se il Committente ingiustificatamente non adempie a un obbligo sostanziale, in particolare all’obbligo di pagamento, ai sensi del presente contratto o se le circostanze suggeriscono un deterioramento sostanziale delle condizioni finanziarie del Committente, il Contraente ha il diritto di esigere in qualsiasi momento la restituzione della merce dal Committente e di ritirare la merce senza la collaborazione del Committente e a spese di quest’ultimo. A tal fine, il Committente si impegna a depositare i beni di proprietà del Contraente in un luogo stabilito da quest’ultimo su prima richiesta a garanzia dei beni del Contraente o a inviarli a un indirizzo stabilito dal Contraente. Inoltre, il Committente concede al Contraente il permesso irrevocabile di accedere alle sue proprietà, agli edifici e agli altri locali in cui si trovano o potrebbero trovarsi i beni e di renderli accessibili in caso di ostruzione. Il Committente dichiara di non trarre da ciò alcuna conseguenza giuridica di qualsiasi tipo – in particolare nessuna rivendicazione di responsabilità nei confronti del Contraente – e di rinunciare al diritto di intentare azioni di interferenza con la proprietà in questo contesto. L’affermazione della riserva di proprietà da parte del Contraente non costituisce un recesso dal contratto da parte del Contraente, a meno che quest’ultimo non lo dichiari espressamente al Committente.

9.4. Il Committente rimborserà al Contraente i costi associati alla rivendicazione della riserva di proprietà.

 

10. CONSEGNA ELETTRONICA DELLE FATTURE E CORRISPONDENZA

Il Committente acconsente alla consegna delle fatture da parte del Contraente e alla corrispondenza per via elettronica. Il Contraente deve assicurarsi che gli invii elettronici possano essere recapitati all’indirizzo di posta elettronica da lui fornito e deve predisporre le attrezzature tecniche (ad es. filtro, firewall) di conseguenza. I messaggi automatici di risposta elettronica del Committente non impediscono una notifica efficace. Il Contraente non è responsabile di eventuali danni derivanti dall’invio della fattura per via elettronica. In questo contesto, il Committente si assume il rischio di accesso da parte di terzi non autorizzati. Il Committente può revocare questo consenso per iscritto in qualsiasi momento.

 

11. PROTEZIONE DEI DATI

L’informativa sulla protezione dei dati del Contraente, contenente tutte le informazioni sulla protezione dei dati, è disponibile online all’indirizzo https://www.blecha.at/datenschutz/. Su richiesta del Committente, il Contraente gli invierà senza indugio la comunicazione sulla protezione dei dati per posta o per e-mail.

 

12. CAMBIO DI INDIRIZZO

Il Committente è tenuto a comunicare immediatamente per iscritto al Contraente qualsiasi modifica del suo indirizzo di consegna o di lavoro e del suo indirizzo di posta elettronica finché il presente contratto non è stato interamente adempiuto da entrambe le parti. Fino alla comunicazione di un nuovo indirizzo, le dichiarazioni del Committente possono essere inviate con effetto legale all’ultimo indirizzo o all’indirizzo e-mail comunicato.

 

13. LUOGO DI ESECUZIONE, GIURISDIZIONE E LEGGE APPLICABILE

13.1. Il luogo di esecuzione (sia per la consegna che per il pagamento) è la sede legale del Contraente.

13.2. Per tutte le controversie derivanti e connesse al presente contratto e ai rapporti giuridici che ne derivano, è competente il tribunale competente per materia presso la sede legale del Contraente. 

13.3. Il presente contratto e i rapporti commerciali tra il Contraente e il Committente sono disciplinati dal diritto austriaco, con esclusione delle norme di conflitto di leggi del diritto internazionale privato e della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci. 

 

14. DISPOSIZIONI FINALI

14.1. Qualsiasi modifica al contratto deve avvenire per iscritto, il che vale anche per la modifica della presente clausola.

14.2. La lingua contrattuale e di comunicazione è il tedesco. In caso di questioni interpretative, si dovrà sempre consultare la versione tedesca delle presenti CG.

14.3. L’eventuale invalidità di singole clausole dei presenti termini e condizioni non pregiudica la validità delle restanti clausole. La clausola inefficace sarà sostituita dalla clausola che economicamente si avvicina di più alla clausola omessa.

Versione del 21.04.2022

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